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- La storia della ANC
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- L'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) fu costituita
nel 1886. Nel 1956 fu redatto lo statuto organico e nel 1957 il suo regolamento
d'esecuzione che, con qualche variante, regola ancora oggi l'associazione. La sede è a
Roma.
Le linee guida sono quelle della solidarietà, assistenza morale, culturale, creativa,
ricreativa ed economica tra: carabinieri in congedo, in servizio, con le altre forze
armate, le istituzioni e i cittadini. Negli ultimi anni, molte sezioni hanno costituito
nuclei di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile.
Il sodalizio è composto da 1696 sezioni (dati 2006), di cui 1.673 in Italia e 24
all'estero. Ha circa 205.000 iscritti e comprende 161 organizzazioni di volontariato.
L'ANC ha un proprio giornale, Fiamme d'Argento, che invia mensilmente agli iscritti.
Organizza il Raduno Nazionale ANC, ogni anno in una città diversa. Dopo Bari nel 2006,
Bologna nel 2007, il XIX Raduno Nazionale ANC si è svolto dal 23 al 25 maggio 2008 nella
città di Latina
L'ANC fa parte del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma, denominato
ASSOARMA.
In atto il Presidente nazionale è il Gen. C.A. Libero Lo Sardo, eletto il 20 dicembre
2008.
La prima sezione fu costituita a Milano nel 1886 quale Associazione di Mutuo soccorso tra
carabinieri in congedo. Negli anni successivi, seguendo lo stesso esempio, se ne
costituirono molte altre in tutto il territorio nazionale. Una ulteriore crescita si ebbe
dopo la prima guerra mondiale (1915- 1918), quando si decise di unificare tutte le
associazioni locali in una, unica a livello nazionale, che si concretizzò nel 1925 a Roma
dove si svolse il primo convegno della Associazione Carabinieri d'Italia in Pensione.
Seguirono accorpamenti, ampliamenti e modifiche, sia alla struttura territoriale che allo
statuto, fino al 1935, quando assunse il nome di Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo.
Al termine del secondo conflitto mondiale 1939-1945 vi furono altre trasformazioni che
furono concretizzate, con l'approvazione da parte del Presidente della Repubblica, (con
decreto numero 1286 del 25 luglio 1956) lo statuto organico della Associazione Nazionale
Carabinieri (ANC).
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- Scopi dell'ANC
- Scopi fondamentali dell'Associazione, che è apolitica,
sono:
promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in
congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze
armate ed alle rispettive associazioni.
tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo,
il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale,
ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie
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- Quanti siamo e dove siamo
- Il sodalizio è oggi costituito da 1696 sezioni:
1673 sezioni nel territorio nazionale;
24 sezioni all'estero: Canada (Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Calgary),
Brasile (San Paolo, Valença), Uruguay (Montevideo), Argentina (Buenos Aires, Rosario),
Australia (Adelaide, Perth, Sydney, Melbourne), Gran Bretagna (Londra), USA (New York,
Boston), San Marino, Francia (Parigi), Belgio (Bruxelles), Sud Africa (Johannesburg),
Svizzera (Lugano, San Gallen) Germania (Saarbrucken);
oltre 205.000 soci (di cui circa 1.000 all'estero) in congedo dell'Arma o
familiari;
oltre 115.000 carabinieri in servizio.

- In queste cifre stanno le potenzialità di
un'Associazione che ha saputo creare negli anni un'indiscussa credibilità riconosciuta a
tutti i livelli. Le cariche sociali sono tutte elettive, gratuite e vengono assunte su
base volontaristica.
- Attraverso la Rivista mensile "le Fiamme
d'Argento", inviata gratuitamente ai soci, vengono fornite notizie di carattere
generale, culturale, professionale, storico e di attualità.
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- Nelle pagine di "Vita associativa" vengono
formalizzate le decisioni della Presidenza e del Consiglio nazionale e illustrati gli
aspetti più salienti dell'attività svolta dalle sezioni. Talvolta, la Rivista si è
rivelata un utile mezzo per far incontrare commilitoni che avevano perduto ogni contatto.
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- Suo intento è altresì quello di una corretta
informazione, nell'assoluto rispetto della verità e delle regole democratiche, su temi di
interesse Arm
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- CENNI STORICI
- Le Associazioni fra Carabinieri che nella seconda metà
del secolo XIX si susseguono, con diverse denominazioni ma con scopi analoghi o uguali,
nascono non per caso, ma come naturale sviluppo e nell'ambito dei fermenti sociali e
politici della società civile che registra i primi movimenti di ispirazione previdenziale
e mutualistica.
Quando, dopo il conseguimento dell'unità nazionale, vengono abolite le limitazioni poste
in passato dai governi dei vari Stati alle libertà e ai diritti di riunione e di
associazione, vengono a crearsi le condizioni favorevoli alla istituzione di associazioni
fra categorie di cittadini esercitanti la stessa professione o attività o aventi
interessi comuni.
Nascono così, ad esempio, le Società Operaie di mutuo soccorso e le Fratellanze
variamente denominate, istituti privati di previdenza sociale costituenti - in complesso -
una categoria dai confini non scientificamente definibili, che, nello spirito di quei
tempi, si da uno Statuto, improntato alle nuove idee ed ai fondamentali principi etici.
Citiamo, per l'esemplarità della formulazione, i primi due articoli dello Statuto di una
di esse:
Art. 1. - Un popolo libero ha diritto alla associazione, perciò in S. Stefano di
Camastra, fin dal 14 aprile 1865, venne fondata la Società Operaia di mutuo soccorso, che
segue la massima cristiana: Ama il prossimo tuo come te stesso.
Art. 2. - È scopo della Società:
a) Promuovere e conseguire l'educazione e l'istruzione civile e tecnica delle classi
operaie;
b) Concedere il mutuo soccorso morale e materiale ai soci in caso di malattia, o alle
famiglie in caso di morte;
c) Intraprendere appalti per l'utile della Società;
d) Raggiungere la solidarietà nel lavoro e nelle aspirazioni con tutte le associazioni
consorelle, le quali informino il loro programma politico al culto della libertà,
indipendenza ed unità della gran Patria italiana.
Queste associazioni ricavano i mezzi principalmente dai contributi dei soci e dalla
beneficenza che delle associazioni di mutuo soccorso si serve quando si prefigge fini di
previdenza benefica.
La legge 15 aprile 1886, n° 318, conferisce alle società di mutuo soccorso la
personalità giuridica, definendole appunto come società, pur non essendo tali poiché
mancano del requisito caratteristico ed indispensabile a ogni società, che è lo scopo di
lucro.
Anche nell'ambito militare, associazioni, società e fratellanze hanno origine
inizialmente per soddisfare ben precise esigenze assistenziali del personale che cessa
dall'attività di servizio per necessità, per scelta e/o per il decorso del tempo,
quando, all'atto della cessazione del servizio, transitando nella posizione di quiescenza,
viene a trovarsi nella condizione di affrontare gravi disagi a causa della mancanza di un
adeguato sistema assistenziale che ne assicuri il sostentamento e la sopravvivenza.
Le varie forme di associazioni, sorgono con lentezza e con prudenza, in mezzo a molteplici
difficoltà, affrontando la diffidenza delle stesse istituzioni, in relazione al clima
politico sociale determinatosi in Italia, dinanzi alle prime manifestazioni della volontà
di associarsi da parte di categorie di cittadini esercitanti la stessa professione o
attività o aventi interessi comuni.
Per di più, le categorie dei militari, aduse ad attività subordinate e a discipline
particolari, soggette ad un costume di obbedienza agli ordini dello Stato, sembrano
inizialmente meno permeabili ai movimenti di pensiero che fermentano da qualche tempo nel
mondo operaio, mentre nasce e si sviluppa in tutta l'Europa una nuova società di tipo
industriale, più o meno contemporaneamente alla conclusione del processo di unificazione
nazionale italiano.
Associazione di Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dai Carabinieri Reali
Dopo che il Parlamento dell'ancora giovane Regno d'Italia abolisce il divieto di
associazionismo tra militari in congedo, ci si rende conto che nulla vieta a questa
categoria particolare di personale, di associarsi per altre finalità purché lecite. Da
questa consapevolezza, deriva un diffuso proliferare di Società di Mutuo Soccorso,
articolate per Armi e Corpi, protrattosi sino ai primi anni «20».
Conseguentemente, alcuni carabinieri residenti a Milano, lasciato il servizio per
raggiunti limiti di età, per riforma o altro, ravvisano l'esigenza di costituire un
organismo associativo finalizzato a rinsaldare i vincoli di attaccamento all'Arma e a
fornire un aiuto concreto a chi venga a trovarsi in difficoltà.
Il 1° Marzo 1886, a Milano si riunisce un Comitato promotore, che, dopo una intensa
attività organizzativa, si trasforma in Consiglio e costituisce l'«Associazione di Mutuo
Soccorso tra congedati e pensionati dai Carabinieri Reali», primo sodalizio in forma
societaria tra militari non più in servizio, secondo la cronologia riportata nella
pubblicazione edita il 4 novembre 1937 a Milano per il XIX Annuale della Vittoria.
Le Associazioni d'Arma esistenti a quella data erano state infatti costituite nelle
seguenti date:
- Associazione di mutuo soccorso fra gli Artiglieri in congedo - 1910 - Milano;
- Unione Marinara - 11 febbraio 1911 - Milano (dal 15 luglio 1934: Associazione Nazionale
Marinai d'Italia);
- Associazione nazionale Granatieri di Sardegna - 1° dicembre 1911 - Milano;
- Associazione Alpini - 8 luglio 1919 - Milano;
- Unione Milanese Regia Guardia di Finanza in congedo (29 maggio 1919 - Milano) e quindi
Federazione Nazionale - 29 giugno 1925, trasformatasi poi in Associazione Nazionale
Finanzieri in congedo - 7 gennaio 1927 - Roma;
- Associazione del Fante - 7 luglio 1920;
- Associazione Nazionale dei Bersaglieri - 4 novembre 1921 - Roma;
- Associazione Lombarda del Genio - 1928 - in seguito Associazione Nazionale Arma del
Genio - aprile 1930 - Milano.
Lo Statuto dell'Associazione milanese - che si rifà alle esperienze maturate in materia
di mutuo soccorso nella società civile, adeguandone i principi al costume e alle regole
specifiche della vita militare - nell'art. 3 prevede tra l'altro di:
- sussidiare i soci ammalati;
- procurare lavoro o impiego ai soci disoccupati;
- onorare i soci che decedono;
- prendere parte a tutte le cerimonie o feste che esaltano la fede e la grandezza della
Patria e delle Istituzioni dello Stato;
- tenere il massimo contatto e la massima cordialità con le altre Associazioni;
- mantenersi estranei a qualsiasi partito politico.
Nel successivo art. 22 lo Statuto prescrive agli associati di «mantenere saldo lo spirito
di Corpo e la fratellanza con i militari dell'Arma tuttora in servizio».
Nei vari statuti succedutisi nel corso degli anni ritroviamo costantemente sanciti questi
stessi principi, con straordinaria continuità nel tempo, sia pure con difformità di
espressioni e marginali differenze.
Nel mese di dicembre dello stesso anno 1886, il sodalizio - che ha già iniziato a
svolgere una meritoria attività di accorpamento non soltanto materiale dei Carabinieri
non più in attività di servizio - si dà un primo distintivo e la prima Bandiera, mentre
comincia a consolidarsi la struttura organizzativa che fa leva principalmente sullo
spirito di corpo che anima i Carabinieri di tutti i gradi.
L'iniziativa milanese suscita subito grande interesse grazie anche ad una efficace
attività organizzativa, che si estende nelle città e nei paesi vicini, con un proficuo
proselitismo tra i Carabinieri in congedo, spesso adusi a vivere in piccoli drappelli o
isolati.
Nel 1893 alcuni Carabinieri in congedo residenti sulle rive del lago di Como, si
riuniscono e intraprendono la ricerca dei commilitoni della zona, molti dei quali hanno
partecipato alla lotta contro il brigantaggio e alle vicende belliche del periodo
risorgimentale.
Tutti insieme decidono alfine di costituire una Associazione di mutuo soccorso fra
congedati e pensionati dell'Arma dei Carabinieri Reali di Como.
Il 6 agosto dello stesso anno 1893 l'Associazione nomina il proprio consiglio direttivo ed
approva lo statuto.
Purtroppo molti documenti dell'epoca sono andati dispersi per le note vicende belliche del
secolo scorso.
Si ha però motivo di ritenere che all'atto della istituzione del nuovo sodalizio ne
facessero parte alcuni militari dell'Arma che avevano preso parte - nel corso delle
operazioni in Eritrea - allo sbarco a Massaua nel 1885, di un drappello di Carabinieri al
comando del Tenente Antonio Arnari di S. Adriano.
Esiste comunque una testimonianza certa sull'associazione dei Carabinieri di Como.
Il quotidiano «La provincia di Como» del 22 luglio 1893 pubblica un comunicato di cui
riportiamo il testo: «I promotori di una Società di mutuo soccorso fra i Carabinieri
Reali in congedo sono invitati a trovarsi questa sera 22 corr., alle ore 8,30, per udire
la lettura delle proposte dello statuto sociale ed altre discussioni in merito, in
apposito locale del Caffè Unione». Peccato che, nel corso delle varie ristrutturazioni
subite dalla bella città lariana, questo locale sia stato demolito; esso, però, esiste
sempre nel ricordo dei carabinieri!
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- Regolamento
- Parte I Norme generali
Art.1 Presidente
E un socio effettivo ANC e, preferibilmente, non Presidente sezione ANC.
Art.2 Composizione del Comitato esecutivo
In sede di elezione degli organi della o.v., la maggioranza dei membri del Comitato
esecutivo deve risultare composta da soci effettivi ANC.
Art.3 Socio aggregato
Per completare i quadri operativi con talune professionalità (necessarie
allassolvimento di un compito temporaneo, altrimenti non fronteggiabile) che non
esistono tra i soci ANC, possono essere aggregati specialisti che, pur non
avendo i requisiti per essere soci (carabiniere in congedo, parente maggiorenne prossimo
di militare dellArma in servizio o in congedo) desiderano fare parte della o.v.. Le
condizioni sono:
a. debbono possedere una specializzazione reale (es. speleologhi,
sommozzatori, cinofili, ecc., nei nuclei di protezione civile; musicanti nei gruppi di
volontariato; infermieri, medici, nei gruppi ambulanza e protezione civile);
b. tale possibilità è da considerarsi eccezionale, cioè limitata a
specifiche eventualità contingenti (addestramento, esercitazioni, emergenza);
c. la partecipazione non può riguardare lorganizzazione né la
gestione della o.v. (cioè non possono ricoprire cariche sociali).
Art.4 Convenzioni
Possono essere stipulate, soltanto con enti pubblici di livello locale; con i privati,
eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.
Art.5 Contenuto Convenzioni
Le convenzioni debbono:
a. essere sottoscritte dal responsabile dellEnte locale
richiedente il servizio e dal Presidente o.v.;
b. indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio,
uniforme, tesserino riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.
Art.6 Princìpi Convenzioni
Gratuità, sussidiarietà, temporaneità.
Art.7 Rimborso spese
Leventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla o.v.,
deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per
lorganizzazione e/o per la copertura assicurativa.
Leventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo
documento attestante le spese realmente sostenute.
Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.
I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con
apposita delibera.
- Art.8 Contributi alla sezione ANC
Nel caso che la o.v. utilizzi sede e strutture della sezione ANC, può essere previsto che
parte delle somme introitate dalle convenzioni vengano rimborsate alla sezione stessa,
quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono ecc.).
Art.9 Uniforme
Quella approvata dalla Presidenza nazionale ANC.
Volontariato: pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino volontariato
rosso/bleu, cappellino bleu, scudetto del nucleo di volontariato, bracciale.
Protezione civile: tuta rosso/bleu, scudetto del nucleo e cappellino rosso (operativa);
pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino protezione civile rosso/bleu,
cappellino rosso e bracciale (rappresentanza).
Art.10 Distintivi
Al di fuori di quelli espressamente previsti per luniforme, non sono ammessi altri
distintivi. In particolare, è vietato luso della fiamma dellArma, alamari,
scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quantaltro si richiami
allabbigliamento impiegato dallArma.
Art.11 Identificazione dellincarico
Sul petto a dx, su apposito cartellino, dovrà essere specificato lincarico
ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore di settore, Capo squadra, soccorritore, ecc.)
oltre che il nominativo del volontario.
Art.12 Logo ANC
Le o.v. ANC sono autorizzate alluso del logo ANC nella corrispondenza,
sulle uniformi e sugli automezzi.
Per leventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla
Presidenza nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche
perché il logo ANC è registrato.
- Art.13 Automezzi ANC
Sugli automezzi deve essere affisso su ciascuna fiancata lapposito logo
realizzato dalla Presidenza nazionale ANC. La livrea dei medesimi deve essere
completata con lapplicazione sulla carrozzeria (verniciata di bianco) di una
saetta rossa del tipo radiomobile.
Art.14 Denominazione
Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente
la denominazione approvata dalla Presidenza nazionale (es. Nucleo volontariato e
protezione civile ANC località). Anteporre la dicitura ANC (in sigla o per
esteso), crea solo confusione in chi legge ed è perciò da bandire.
Art.15 Paletta segnaletica
Luso della paletta segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto
dalla Convenzione. La paletta, di proprietà dellEnte territoriale locale, deve
essere impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al
termine dello stesso.
Art.16 Circoscrizione territoriale nellattività delle o.v.
In analogia alla sezione nellambito della quale è stata costituita, la o.v. esplica
attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.
Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:
a. se programmati, esserlo di concerto con le sezioni competenti per
territorio;
b. per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del
luogo, essere portate a conoscenza preventivamente agli organi ANC competenti (sezione,
coordinatore provinciale) e al Presidente della Federazione provinciale o.v..
Art.17 Consistenza numerica delle o.v.
Lesigenza di diversificare la presenza delle o.v. sul territorio, richiede che venga
posto un limite alla loro consistenza numerica. Da qui, lesigenza, per le o.v.
ubicate in piccoli centri, di contenere il numero degli aderenti alla o.v. a non più di
50; nei centri maggiori, tale numero è bene non superi le 100 unità.
Art.18 Adesione ad altri organismi di volontariato
E precluso alla o.v. ogni rapporto di affiliazione o di subordinazione ad altre
organizzazioni di volontariato nazionali, regionali e provinciali.
Il collegamento potrà essere fatto soltanto dalle Federazioni provinciali, salvaguardando
lautonomia operativa. Nellorganizzazione militare, il riferimento è il
raggruppamento tattico dei Carabinieri nellambito del Reggimento, cioè: i reparti
CC mantengono autonomia operativa, ma coordinati a livello superiore.
Eventuali affiliazioni o subordinazioni in atto dovranno essere immediatamente revocate.
Art.19 Sponsorizzazioni
Le sponsorizzazioni, ancorchè previste per le Onlus dalla legislazione vigente, debbono
essere concordate a livello locale con molta cautela e, comunque, in maniera che non
impegnino in alcun modo lANC.
Luso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sulluniforme deve
essere discreto nel contenuto e nelle dimensioni.
Art.20 Relazioni periodiche
La o.v. deve inviare alla Federazione provinciale o, in mancanza di questa, alla
Presidenza della Consulta nazionale o.v. ANC:
a. trimestralmente, una relazione sullattività svolta, gli
obiettivi etici raggiunti e copia delle convenzioni stipulate nel periodo;
b. entro il mese di febbraio, copia del bilancio consuntivo approvato
dallAssemblea.
Losservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle
eventuali irregolarità formali e sostanziali imputabili alla o.v..
Art.21 Norme operative
Le norme operative e dimpiego (parte II del Regolamento) predisposte dalla o.v.
devono essere approvate dalla Consulta nazionale o.v. ANC o, nelle more della istituzione,
dalla Presidenza nazionale ANC.
Parte II Norme particolari
(da formulare a cura della o.v. e sottoporre allapprovazione)
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Chi può iscriversi all'ANC?
- soci effettivi:militari (anche di altre Armi,
Corpi e servizi) che prestano o hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri.
soci familiari: gli appartenenti al "nucleo familiare", gli ascendenti,
discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o
prestino servizio nell'Arma. Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a
tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e
passivo.
soci simpatizzanti: :coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità
statutarie dell'ANC. L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio
sezionale.
Modalità d'iscrizione
- Consultare l'elenco "L'ANC in Italia e
all'estero" ed individuare la sezione competente sul comune di residenza o domicilio
e prendere contatto con i dirigenti della stessa.
I documenti da presentare sono:
n. 2 foto formato tessera;
copia del certificato di congedo o atto equipollente (per i soci effettivi);
copia di un documento del familiare in servizio, in congedo o defunto, attestante
l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri (per i soci simpatizzanti)
autocertificazione o idonea documentazione attestante la buona condotta morale;
sottoscrizione della dichiarazione valida ai fini del Codice sulla Privacy.
i soci effettivi "in attività di servizio": sono iscritti presso la sede
centrale dell'ANC (Roma). La domanda può essere presentata al Reparto di appartenenza
ovvero alla sezione ANC più vicina, sul modulo predisposto.
Per tutte le altre tipologie di soci la domanda viene inoltrata attraverso questo
modulo.
Vantaggi derivanti dall'iscrizione
- In tema assistenziale, alla riduttiva formula del
sussidio in denaro, sono stati aggiunti alcuni "servizi" diretti a soddisfare
giuste esigenze dei soci:
Assicurazione infortuni per soci che ricoprono incarichi istituzionali
(volontaria);
Assicurazione per morte o grave invalidità (20%) derivante da attività
extraprofessionale (automaticamente estesa a tutti i soci in regola con la quota sociale);
Abbonamento gratuito alla rivista "le Fiamme d'Argento", che contiene
reportages di attualità e di costume, servizi di cultura, l'impegno nel volontariato,
pagine di storia e un'ampia selezione della vita delle sezioni;
Agevolazini offerte da ditte fornitrici di servizi, catene ed esercizi commerciali,
alberghi che riservano al socio sconti ed agevolazioni (i nomi e gli indirizzi sono
inseriti nel sito alla voce "agevolazioni").
Uniforme sociale
- Il consiglio delibera l'adozione delle uniformi come di
seguito indicato:
1. IN OGNI OCCASIONE
Per tutti i Soci: (.)
- giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia azzurra;
- nel periodo estivo è consentita la sola camicia azzurra;
- cravatta sociale, logo dell'Associazione al taschino;
- distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);
2. NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI
Per i Soci effettivi: (..)
- copricapo a busta con granata e gradi;
- basco o altro copricapo con granata e gradi per i Soci che, durante il
servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti Mobili o Speciali dellArma ove quel
particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari e granate.
Per i Soci familiari, i Soci benemeriti non provenienti dallArma e i Soci
simpatizzanti:
- copricapo tipo baseball blu con logo dellAssociazione;
- sopracolletto con «minilogo» sul bavero.
3. BENEMERITE (:.)
Per le Socie effettive:
- tailleur blu (o giacca e pantaloni);
- camicia azzurra con cravatta sociale;
- copricapo di foggia militare con granata e gradi
- basco o altro copricapo con granata e gradi per le Socie che, durante il
servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti Mobili o Speciali dellArma ove quel
particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari (nelle manifestazioni ufficiali).
Per le Socie familiari e simpatizzanti:
- tailleur blu (o giacca e pantaloni);
- foulard ANC con logo in metallo;
- copricapo di foggia «militare» con logo;
- mantella di colore blu con fodera in tinta dinverno.
4. VOLONTARIATO
- dì protezione civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005 disposizioni
a parte impartite dal SECOV;
- generico: uniforme sociale di cui ai precedenti paragrafi con le varianti: bracciale
«volontariato» sulla manica sinistra e copricapo tipo baseball blu con logo
dell'Associazione.
(.) I Soci effettivi in attività di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme
sociale o di servizio.
(..) Il copricapo a busta ed il sopracolletto di panno, con alamari, sono conformi ai
modelli di cui al Regolamento n.162 in data 02.02.1950.
I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nellArma dei Carabinieri, pur non
essendo Carabinieri, portano sul copricapo e nel sopracolletto distintivi, mostrine e
gradi dellArma o Corpo di appartenenza.
I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nellArma dei Carabinieri per poi
transitare in altre Arme, Corpo o servizio portano solo i gradi conseguiti nellArma
dei Carabinieri.
(:.) Tutte le Socie, a qualunque categoria appartengano, assumono la denominazione di
Benemerite.
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