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La storia della ANC

L'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) fu costituita nel 1886. Nel 1956 fu redatto lo statuto organico e nel 1957 il suo regolamento d'esecuzione che, con qualche variante, regola ancora oggi l'associazione. La sede è a Roma.

Le linee guida sono quelle della solidarietà, assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica tra: carabinieri in congedo, in servizio, con le altre forze armate, le istituzioni e i cittadini. Negli ultimi anni, molte sezioni hanno costituito nuclei di volontariato che operano nell'ambito della protezione civile.

Il sodalizio è composto da 1696 sezioni (dati 2006), di cui 1.673 in Italia e 24 all'estero. Ha circa 205.000 iscritti e comprende 161 organizzazioni di volontariato.

L'ANC ha un proprio giornale, Fiamme d'Argento, che invia mensilmente agli iscritti. Organizza il Raduno Nazionale ANC, ogni anno in una città diversa. Dopo Bari nel 2006, Bologna nel 2007, il XIX Raduno Nazionale ANC si è svolto dal 23 al 25 maggio 2008 nella città di Latina

L'ANC fa parte del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma, denominato ASSOARMA.

In atto il Presidente nazionale è il Gen. C.A. Libero Lo Sardo, eletto il 20 dicembre 2008.

La prima sezione fu costituita a Milano nel 1886 quale Associazione di Mutuo soccorso tra carabinieri in congedo. Negli anni successivi, seguendo lo stesso esempio, se ne costituirono molte altre in tutto il territorio nazionale. Una ulteriore crescita si ebbe dopo la prima guerra mondiale (1915- 1918), quando si decise di unificare tutte le associazioni locali in una, unica a livello nazionale, che si concretizzò nel 1925 a Roma dove si svolse il primo convegno della Associazione Carabinieri d'Italia in Pensione.

Seguirono accorpamenti, ampliamenti e modifiche, sia alla struttura territoriale che allo statuto, fino al 1935, quando assunse il nome di Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Al termine del secondo conflitto mondiale 1939-1945 vi furono altre trasformazioni che furono concretizzate, con l'approvazione da parte del Presidente della Repubblica, (con decreto numero 1286 del 25 luglio 1956) lo statuto organico della Associazione Nazionale Carabinieri (ANC).
Scopi dell'ANC

Scopi fondamentali dell'Associazione, che è apolitica, sono:
• promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle rispettive associazioni.

• tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;

• realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie
Quanti siamo e dove siamo

Il sodalizio è oggi costituito da 1696 sezioni:
• 1673 sezioni nel territorio nazionale;

• 24 sezioni all'estero: Canada (Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Calgary), Brasile (San Paolo, Valença), Uruguay (Montevideo), Argentina (Buenos Aires, Rosario), Australia (Adelaide, Perth, Sydney, Melbourne), Gran Bretagna (Londra), USA (New York, Boston), San Marino, Francia (Parigi), Belgio (Bruxelles), Sud Africa (Johannesburg), Svizzera (Lugano, San Gallen) Germania (Saarbrucken);

• oltre 205.000 soci (di cui circa 1.000 all'estero) in congedo dell'Arma o familiari;

• oltre 115.000 carabinieri in servizio.
In queste cifre stanno le potenzialità di un'Associazione che ha saputo creare negli anni un'indiscussa credibilità riconosciuta a tutti i livelli. Le cariche sociali sono tutte elettive, gratuite e vengono assunte su base volontaristica.
Attraverso la Rivista mensile "le Fiamme d'Argento", inviata gratuitamente ai soci, vengono fornite notizie di carattere generale, culturale, professionale, storico e di attualità.
 
Nelle pagine di "Vita associativa" vengono formalizzate le decisioni della Presidenza e del Consiglio nazionale e illustrati gli aspetti più salienti dell'attività svolta dalle sezioni. Talvolta, la Rivista si è rivelata un utile mezzo per far incontrare commilitoni che avevano perduto ogni contatto.
 
Suo intento è altresì quello di una corretta informazione, nell'assoluto rispetto della verità e delle regole democratiche, su temi di interesse Arm
CENNI STORICI

Le Associazioni fra Carabinieri che nella seconda metà del secolo XIX si susseguono, con diverse denominazioni ma con scopi analoghi o uguali, nascono non per caso, ma come naturale sviluppo e nell'ambito dei fermenti sociali e politici della società civile che registra i primi movimenti di ispirazione previdenziale e mutualistica.

Quando, dopo il conseguimento dell'unità nazionale, vengono abolite le limitazioni poste in passato dai governi dei vari Stati alle libertà e ai diritti di riunione e di associazione, vengono a crearsi le condizioni favorevoli alla istituzione di associazioni fra categorie di cittadini esercitanti la stessa professione o attività o aventi interessi comuni.

Nascono così, ad esempio, le Società Operaie di mutuo soccorso e le Fratellanze variamente denominate, istituti privati di previdenza sociale costituenti - in complesso - una categoria dai confini non scientificamente definibili, che, nello spirito di quei tempi, si da uno Statuto, improntato alle nuove idee ed ai fondamentali principi etici.

Citiamo, per l'esemplarità della formulazione, i primi due articoli dello Statuto di una di esse:
Art. 1. - Un popolo libero ha diritto alla associazione, perciò in S. Stefano di Camastra, fin dal 14 aprile 1865, venne fondata la Società Operaia di mutuo soccorso, che segue la massima cristiana: Ama il prossimo tuo come te stesso.
Art. 2. - È scopo della Società:
a) Promuovere e conseguire l'educazione e l'istruzione civile e tecnica delle classi operaie;
b) Concedere il mutuo soccorso morale e materiale ai soci in caso di malattia, o alle famiglie in caso di morte;
c) Intraprendere appalti per l'utile della Società;
d) Raggiungere la solidarietà nel lavoro e nelle aspirazioni con tutte le associazioni consorelle, le quali informino il loro programma politico al culto della libertà, indipendenza ed unità della gran Patria italiana.

Queste associazioni ricavano i mezzi principalmente dai contributi dei soci e dalla beneficenza che delle associazioni di mutuo soccorso si serve quando si prefigge fini di previdenza benefica.

La legge 15 aprile 1886, n° 318, conferisce alle società di mutuo soccorso la personalità giuridica, definendole appunto come società, pur non essendo tali poiché mancano del requisito caratteristico ed indispensabile a ogni società, che è lo scopo di lucro.

Anche nell'ambito militare, associazioni, società e fratellanze hanno origine inizialmente per soddisfare ben precise esigenze assistenziali del personale che cessa dall'attività di servizio per necessità, per scelta e/o per il decorso del tempo, quando, all'atto della cessazione del servizio, transitando nella posizione di quiescenza, viene a trovarsi nella condizione di affrontare gravi disagi a causa della mancanza di un adeguato sistema assistenziale che ne assicuri il sostentamento e la sopravvivenza.

Le varie forme di associazioni, sorgono con lentezza e con prudenza, in mezzo a molteplici difficoltà, affrontando la diffidenza delle stesse istituzioni, in relazione al clima politico sociale determinatosi in Italia, dinanzi alle prime manifestazioni della volontà di associarsi da parte di categorie di cittadini esercitanti la stessa professione o attività o aventi interessi comuni.
Per di più, le categorie dei militari, aduse ad attività subordinate e a discipline particolari, soggette ad un costume di obbedienza agli ordini dello Stato, sembrano inizialmente meno permeabili ai movimenti di pensiero che fermentano da qualche tempo nel mondo operaio, mentre nasce e si sviluppa in tutta l'Europa una nuova società di tipo industriale, più o meno contemporaneamente alla conclusione del processo di unificazione nazionale italiano.

Associazione di Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dai Carabinieri Reali

Dopo che il Parlamento dell'ancora giovane Regno d'Italia abolisce il divieto di associazionismo tra militari in congedo, ci si rende conto che nulla vieta a questa categoria particolare di personale, di associarsi per altre finalità purché lecite. Da questa consapevolezza, deriva un diffuso proliferare di Società di Mutuo Soccorso, articolate per Armi e Corpi, protrattosi sino ai primi anni «20».

Conseguentemente, alcuni carabinieri residenti a Milano, lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, per riforma o altro, ravvisano l'esigenza di costituire un organismo associativo finalizzato a rinsaldare i vincoli di attaccamento all'Arma e a fornire un aiuto concreto a chi venga a trovarsi in difficoltà.
Il 1° Marzo 1886, a Milano si riunisce un Comitato promotore, che, dopo una intensa attività organizzativa, si trasforma in Consiglio e costituisce l'«Associazione di Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dai Carabinieri Reali», primo sodalizio in forma societaria tra militari non più in servizio, secondo la cronologia riportata nella pubblicazione edita il 4 novembre 1937 a Milano per il XIX Annuale della Vittoria.

Le Associazioni d'Arma esistenti a quella data erano state infatti costituite nelle seguenti date:
- Associazione di mutuo soccorso fra gli Artiglieri in congedo - 1910 - Milano;
- Unione Marinara - 11 febbraio 1911 - Milano (dal 15 luglio 1934: Associazione Nazionale Marinai d'Italia);
- Associazione nazionale Granatieri di Sardegna - 1° dicembre 1911 - Milano;
- Associazione Alpini - 8 luglio 1919 - Milano;
- Unione Milanese Regia Guardia di Finanza in congedo (29 maggio 1919 - Milano) e quindi Federazione Nazionale - 29 giugno 1925, trasformatasi poi in Associazione Nazionale Finanzieri in congedo - 7 gennaio 1927 - Roma;
- Associazione del Fante - 7 luglio 1920;
- Associazione Nazionale dei Bersaglieri - 4 novembre 1921 - Roma;
- Associazione Lombarda del Genio - 1928 - in seguito Associazione Nazionale Arma del Genio - aprile 1930 - Milano.

Lo Statuto dell'Associazione milanese - che si rifà alle esperienze maturate in materia di mutuo soccorso nella società civile, adeguandone i principi al costume e alle regole specifiche della vita militare - nell'art. 3 prevede tra l'altro di:
- sussidiare i soci ammalati;
- procurare lavoro o impiego ai soci disoccupati;
- onorare i soci che decedono;
- prendere parte a tutte le cerimonie o feste che esaltano la fede e la grandezza della Patria e delle Istituzioni dello Stato;
- tenere il massimo contatto e la massima cordialità con le altre Associazioni;
- mantenersi estranei a qualsiasi partito politico.

Nel successivo art. 22 lo Statuto prescrive agli associati di «mantenere saldo lo spirito di Corpo e la fratellanza con i militari dell'Arma tuttora in servizio».
Nei vari statuti succedutisi nel corso degli anni ritroviamo costantemente sanciti questi stessi principi, con straordinaria continuità nel tempo, sia pure con difformità di espressioni e marginali differenze.

Nel mese di dicembre dello stesso anno 1886, il sodalizio - che ha già iniziato a svolgere una meritoria attività di accorpamento non soltanto materiale dei Carabinieri non più in attività di servizio - si dà un primo distintivo e la prima Bandiera, mentre comincia a consolidarsi la struttura organizzativa che fa leva principalmente sullo spirito di corpo che anima i Carabinieri di tutti i gradi.
L'iniziativa milanese suscita subito grande interesse grazie anche ad una efficace attività organizzativa, che si estende nelle città e nei paesi vicini, con un proficuo proselitismo tra i Carabinieri in congedo, spesso adusi a vivere in piccoli drappelli o isolati.

Nel 1893 alcuni Carabinieri in congedo residenti sulle rive del lago di Como, si riuniscono e intraprendono la ricerca dei commilitoni della zona, molti dei quali hanno partecipato alla lotta contro il brigantaggio e alle vicende belliche del periodo risorgimentale.
Tutti insieme decidono alfine di costituire una Associazione di mutuo soccorso fra congedati e pensionati dell'Arma dei Carabinieri Reali di Como.
Il 6 agosto dello stesso anno 1893 l'Associazione nomina il proprio consiglio direttivo ed approva lo statuto.

Purtroppo molti documenti dell'epoca sono andati dispersi per le note vicende belliche del secolo scorso.

Si ha però motivo di ritenere che all'atto della istituzione del nuovo sodalizio ne facessero parte alcuni militari dell'Arma che avevano preso parte - nel corso delle operazioni in Eritrea - allo sbarco a Massaua nel 1885, di un drappello di Carabinieri al comando del Tenente Antonio Arnari di S. Adriano.

Esiste comunque una testimonianza certa sull'associazione dei Carabinieri di Como.

Il quotidiano «La provincia di Como» del 22 luglio 1893 pubblica un comunicato di cui riportiamo il testo: «I promotori di una Società di mutuo soccorso fra i Carabinieri Reali in congedo sono invitati a trovarsi questa sera 22 corr., alle ore 8,30, per udire la lettura delle proposte dello statuto sociale ed altre discussioni in merito, in apposito locale del Caffè Unione». Peccato che, nel corso delle varie ristrutturazioni subite dalla bella città lariana, questo locale sia stato demolito; esso, però, esiste sempre nel ricordo dei carabinieri!
Regolamento

Parte I Norme generali

Art.1 Presidente
E’ un socio effettivo ANC e, preferibilmente, non Presidente sezione ANC.

Art.2 Composizione del Comitato esecutivo
In sede di elezione degli organi della o.v., la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo deve risultare composta da soci effettivi ANC.

Art.3 Socio “aggregato”
Per completare i quadri operativi con talune professionalità (necessarie all’assolvimento di un compito temporaneo, altrimenti non fronteggiabile) che non esistono tra i soci ANC, possono essere “aggregati” specialisti che, pur non avendo i requisiti per essere soci (carabiniere in congedo, parente maggiorenne prossimo di militare dell’Arma in servizio o in congedo) desiderano fare parte della o.v.. Le condizioni sono:
a.    debbono possedere una specializzazione reale (es. speleologhi, sommozzatori, cinofili, ecc., nei nuclei di protezione civile; musicanti nei gruppi di volontariato; infermieri, medici, nei gruppi ambulanza e protezione civile);
b.    tale possibilità è da considerarsi eccezionale, cioè limitata a specifiche eventualità contingenti (addestramento, esercitazioni, emergenza);
c.    la partecipazione non può riguardare l’organizzazione né la gestione della o.v. (cioè non possono ricoprire cariche sociali).

Art.4 Convenzioni
Possono essere stipulate, soltanto con enti pubblici di livello locale; con i privati, eccezionalmente, per particolari esigenze di solidarietà sociale.

Art.5 Contenuto Convenzioni
Le convenzioni debbono:
a.    essere sottoscritte dal responsabile dell’Ente locale richiedente il servizio e dal Presidente o.v.;
b.    indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, tesserino riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese.

Art.6 Princìpi Convenzioni
Gratuità, sussidiarietà, temporaneità.

Art.7 Rimborso spese
L’eventuale rimborso spese previsto in convenzione, introitato per intero dalla o.v., deve essere commisurato alla copertura pro-quota degli oneri affrontati per l’organizzazione e/o per la copertura assicurativa.
L’eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute.
Sono tassativamente vietati i rimborsi forfetari o ad orario.
I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera.
Art.8 Contributi alla sezione ANC
Nel caso che la o.v. utilizzi sede e strutture della sezione ANC, può essere previsto che parte delle somme introitate dalle convenzioni vengano rimborsate alla sezione stessa, quale contributo nelle spese di gestione (elettricità, affitto locali, telefono ecc.).

Art.9 Uniforme
Quella approvata dalla Presidenza nazionale ANC.
Volontariato: pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino “volontariato” rosso/bleu, cappellino bleu, scudetto del nucleo di volontariato, bracciale.
Protezione civile: tuta rosso/bleu, scudetto del nucleo e cappellino rosso (operativa); pantaloni bleu, camicia azzurra, fratino “protezione civile” rosso/bleu, cappellino rosso e bracciale (rappresentanza).

Art.10 Distintivi
Al di fuori di quelli espressamente previsti per l’uniforme, non sono ammessi altri distintivi. In particolare, è vietato l’uso della fiamma dell’Arma, alamari, scudetti, gradi militari o simili, tubolari sulle spalline e quant’altro si richiami all’abbigliamento impiegato dall’Arma.

Art.11 Identificazione dell’incarico
Sul petto a dx, su apposito cartellino, dovrà essere specificato l’incarico ricoperto (es.: Presidente, Coordinatore di settore, Capo squadra, soccorritore, ecc.) oltre che il nominativo del volontario.

Art.12 “Logo” ANC
Le o.v. ANC sono autorizzate all’uso del “logo” ANC nella corrispondenza, sulle uniformi e sugli automezzi.
Per l’eventuale realizzazione di articoli identici a quelli realizzati dalla Presidenza nazionale, è necessaria la preventiva autorizzazione della stessa, anche perché il “logo” ANC è registrato.
Art.13 Automezzi ANC
Sugli automezzi deve essere affisso su ciascuna fiancata l’apposito “logo” realizzato dalla Presidenza nazionale ANC. La “livrea” dei medesimi deve essere completata con l’applicazione sulla carrozzeria (verniciata di bianco) di una “saetta” rossa del tipo radiomobile.

Art.14 Denominazione
Per gli automezzi e la corrispondenza in generale, deve essere utilizzata esclusivamente la denominazione approvata dalla Presidenza nazionale (es. “Nucleo volontariato e protezione civile ANC – località”). Anteporre la dicitura ANC (in sigla o per esteso), crea solo confusione in chi legge ed è perciò da bandire.

Art.15 Paletta segnaletica
L’uso della paletta segnaletica è consentito soltanto quando espressamente previsto dalla Convenzione. La paletta, di proprietà dell’Ente territoriale locale, deve essere impiegata per il periodo di durata del servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso.

Art.16 Circoscrizione territoriale nell’attività delle o.v.
In analogia alla sezione nell’ambito della quale è stata costituita, la o.v. esplica attività di volontariato in una circoscrizione territoriale definita.
Interventi esterni alla circoscrizione stessa debbono:
a.    se programmati, esserlo di concerto con le sezioni competenti per territorio;
b.    per emergenze o necessità non fronteggiabili con personale del luogo, essere portate a conoscenza preventivamente agli organi ANC competenti (sezione, coordinatore provinciale) e al Presidente della Federazione provinciale o.v..

Art.17 Consistenza numerica delle o.v.
L’esigenza di diversificare la presenza delle o.v. sul territorio, richiede che venga posto un limite alla loro consistenza numerica. Da qui, l’esigenza, per le o.v. ubicate in piccoli centri, di contenere il numero degli aderenti alla o.v. a non più di 50; nei centri maggiori, tale numero è bene non superi le 100 unità.

Art.18 Adesione ad altri organismi di volontariato
E’ precluso alla o.v. ogni rapporto di affiliazione o di subordinazione ad altre organizzazioni di volontariato nazionali, regionali e provinciali.
Il collegamento potrà essere fatto soltanto dalle Federazioni provinciali, salvaguardando l’autonomia operativa. Nell’organizzazione militare, il riferimento è il raggruppamento tattico dei Carabinieri nell’ambito del Reggimento, cioè: i reparti CC mantengono autonomia operativa, ma coordinati a livello superiore.
Eventuali affiliazioni o subordinazioni in atto dovranno essere immediatamente revocate.

Art.19 Sponsorizzazioni
Le sponsorizzazioni, ancorchè previste per le Onlus dalla legislazione vigente, debbono essere concordate a livello locale con molta cautela e, comunque, in maniera che non impegnino in alcun modo l’ANC.
L’uso eventuale del nominativo o del logo dello sponsor sull’uniforme deve essere discreto nel contenuto e nelle dimensioni.

Art.20 Relazioni periodiche
La o.v. deve inviare alla Federazione provinciale o, in mancanza di questa, alla Presidenza della Consulta nazionale o.v. ANC:
a.    trimestralmente, una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi etici raggiunti e copia delle convenzioni stipulate nel periodo;
b.    entro il mese di febbraio, copia del bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea.
L’osservanza di tale procedura non esime dalle responsabilità connesse alle eventuali irregolarità formali e sostanziali imputabili alla o.v..

Art.21 Norme operative
Le norme operative e d’impiego (parte II del Regolamento) predisposte dalla o.v. devono essere approvate dalla Consulta nazionale o.v. ANC o, nelle more della istituzione, dalla Presidenza nazionale ANC.

Parte II Norme particolari
(da formulare a cura della o.v. e sottoporre all’approvazione)

Chi può iscriversi all'ANC?

• soci effettivi:militari (anche di altre Armi, Corpi e servizi) che prestano o hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri.
• soci familiari: gli appartenenti al "nucleo familiare", gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma. Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
• soci simpatizzanti: :coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'ANC. L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio sezionale.


Modalità d'iscrizione

Consultare l'elenco "L'ANC in Italia e all'estero" ed individuare la sezione competente sul comune di residenza o domicilio e prendere contatto con i dirigenti della stessa.
I documenti da presentare sono:
• n. 2 foto formato tessera;
• copia del certificato di congedo o atto equipollente (per i soci effettivi);
• copia di un documento del familiare in servizio, in congedo o defunto, attestante l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri (per i soci simpatizzanti)
• autocertificazione o idonea documentazione attestante la buona condotta morale;
• sottoscrizione della dichiarazione valida ai fini del Codice sulla Privacy.
• i soci effettivi "in attività di servizio": sono iscritti presso la sede centrale dell'ANC (Roma). La domanda può essere presentata al Reparto di appartenenza ovvero alla sezione ANC più vicina, sul modulo predisposto.
• Per tutte le altre tipologie di soci la domanda viene inoltrata attraverso questo modulo.

Vantaggi derivanti dall'iscrizione

In tema assistenziale, alla riduttiva formula del sussidio in denaro, sono stati aggiunti alcuni "servizi" diretti a soddisfare giuste esigenze dei soci:
• Assicurazione infortuni per soci che ricoprono incarichi istituzionali (volontaria);
• Assicurazione per morte o grave invalidità (20%) derivante da attività extraprofessionale (automaticamente estesa a tutti i soci in regola con la quota sociale);
• Abbonamento gratuito alla rivista "le Fiamme d'Argento", che contiene reportages di attualità e di costume, servizi di cultura, l'impegno nel volontariato, pagine di storia e un'ampia selezione della vita delle sezioni;
• Agevolazini offerte da ditte fornitrici di servizi, catene ed esercizi commerciali, alberghi che riservano al socio sconti ed agevolazioni (i nomi e gli indirizzi sono inseriti nel sito alla voce "agevolazioni").


Uniforme sociale

Il consiglio delibera l'adozione delle uniformi come di seguito indicato:

1. IN OGNI OCCASIONE
Per tutti i Soci: (.)
- giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia azzurra;
- nel periodo estivo è consentita la sola camicia azzurra;
- cravatta sociale, logo dell'Associazione al taschino;
- distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);

2. NELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI
Per i Soci effettivi: (..)
- copricapo a busta con granata e gradi;
- basco o altro copricapo – con granata e gradi – per i Soci che, durante il servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti Mobili o Speciali dell’Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari e granate.

Per i Soci familiari, i Soci benemeriti non provenienti dall’Arma e i Soci simpatizzanti:
- copricapo tipo baseball blu con logo dell’Associazione;
- sopracolletto con «minilogo» sul bavero.

3. BENEMERITE (:.)
Per le Socie effettive:
- tailleur blu (o giacca e pantaloni);
- camicia azzurra con cravatta sociale;
- copricapo di foggia militare con granata e gradi
- basco o altro copricapo – con granata e gradi – per le Socie che, durante il servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti Mobili o Speciali dell’Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari (nelle manifestazioni ufficiali).

Per le Socie familiari e simpatizzanti:
- tailleur blu (o giacca e pantaloni);
- foulard ANC con logo in metallo;
- copricapo di foggia «militare» con logo;
- mantella di colore blu con fodera in tinta d’inverno.

4. VOLONTARIATO
- dì protezione civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005 disposizioni a parte impartite dal SECOV;
- generico: uniforme sociale di cui ai precedenti paragrafi con le varianti: bracciale «volontariato» sulla manica sinistra e copricapo tipo baseball blu con logo dell'Associazione.

(.) I Soci effettivi in attività di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme sociale o di servizio.

(..) Il copricapo a busta ed il sopracolletto di panno, con alamari, sono conformi ai modelli di cui al Regolamento n.162 in data 02.02.1950.

I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, pur non essendo Carabinieri, portano sul copricapo e nel sopracolletto distintivi, mostrine e gradi dell’Arma o Corpo di appartenenza.

I Soci effettivi, che abbiano prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri per poi transitare in altre Arme, Corpo o servizio portano solo i gradi conseguiti nell’Arma dei Carabinieri.

(:.) Tutte le Socie, a qualunque categoria appartengano, assumono la denominazione di “Benemerite”.
Associazione Nazionale Carabinieri
Nucleo Protezione Civile Volontariato
Sezione “V. Brig. Ermanno Zannella” di Terracina
Per informazioni: Telefono: 320 8634860 Stefano Rizzi